Art. 4.
(Efficacia degli accordi collettivi).

      1. In mancanza di diverse procedure di verifica dei risultati della contrattazione collettiva, previste dagli stessi accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in vigore decorso un mese dalla data della loro sottoscrizione, salvo che, entro tale termine, non sia stato richiesto da almeno il 20 per cento dei destinatari un referendum confermativo.
      2. L'accordo è inefficace se non è approvato dalla maggioranza dei votanti.